CCNL Istruzione e ricerca: riunione all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Le OO.SS. hanno richiesto interventi sostanziali sulla parte normativa del contratto

Nei giorni scorsi si sono riuniti Aran e OO.SS. di settore per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto “Istruzione e Ricerca”. L’Aran ha presentato alcune proposte di modifica della parte relativa alle relazioni sindacali e di integrazione della disciplina del lavoro a distanza. 

I Sindacati negli interventi hanno sottolineato l’esigenza di un cambiamento sostanziale del capitolo relativo alle relazioni sindacali al fine di potenziarne la funzione, sia per quanto riguarda la parte comune del comparto che nelle parti specifiche di settore (scuola, università, ricerca, AFAM). Alla luce dell’esperienza applicativa del CCNL 2019/2021, ritengono preferibile precisare alcune clausole relative alle relazioni sindacali al fine di renderne maggiormente chiara l’applicazione, come ad esempio, in materia di informazione sull’utilizzo delle risorse o di contrattazione dei compensi. 

Rispetto al lavoro a distanza, pur apprezzando la proposta dell’Aran di estendere i giorni di attività resa in questa modalità dai lavoratori in particolare condizioni di salute o che assistano familiari con disabilità, è stata rappresentata la necessità che questo istituto sia reso maggiormente accessibile a tutto il personale.

In conclusione è stata ribadita la richiesta di erogazione al personale del Settore ricerca le risorse relative al CCNL 2019-2021 non ancora distribuite. 

La geolocalizzazione dei dipendenti è sanzionabile

Comminata una multa di 50.000 euro a un’azienda  che ha rilevato la posizione geografica dei dipendenti in smart working (Garante per la protezione dei dati personali, comunicato 8 maggio 2025).

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro a un’Azienda che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile. Numerose le violazioni riscontrate dal Garante, intervenuto a seguito di un reclamo di una dipendente e di una specifica segnalazione da parte dell’Ispettorato della funzione pubblica.

Dall’istruttoria è infatti emerso che l’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’Azienda. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice.

Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

Prestazioni GAE in aree protette aperte: IVA non esente

L’Agenzia delle entrate ha affrontato la questione del trattamento IVA applicabile all’attività di accompagnamento svolta da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) e alle prestazioni di concessione in uso degli strumenti funzionali a tale attività (Agenzia delle entrate, risposta 30 aprile 2025, n. 125).

 L’Istante è un professionista che esercita abitualmente la professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE). Il profilo professionale della GAE è definito come “il professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali”. L’articolo 3 dello statuto A.I.G.A.E. descrive in dettaglio l’attività, includendo la descrizione, spiegazione e illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio, conducendo visite in vari ambienti (montani, collinari, di pianura, acquatici, anche antropizzati), compresi parchi e aree protette, e strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico. Lo scopo è illustrare gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni, le attrattive paesaggistiche e fornire elementi di sostenibilità ed educazione ambientale.
L’Istante ha un regime fiscale ordinario con codice Ateco specifico e, di conseguenza, le operazioni effettuate nell’esercizio della professione sono generalmente imponibili ai fini IVA.
Il soggetto intende inoltre costituire una società di persone con un’altra GAE, la cui attività consisterebbe nell’accompagnamento, anche in aree protette.  In aggiunta all’attività di accompagnamento, l’Istante concede in uso agli escursionisti specifici strumenti (come bici, canoe, kayak, equipaggiamento da subacqueo, ciaspole, ecc.) a fronte di un corrispettivo specifico, aggiuntivo rispetto a quello per l’attività di accompagnamento.
L’Istante chiede, pertanto, di sapere se l’attività di accompagnamento nelle aree ufficialmente protette e la concessione in uso degli strumenti funzionali a tale attività possano beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In risposta, l’Agenzia delle entrate richiama l’articolo 132, paragrafo 1, lettera n) della direttiva n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare “talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato”. Nell’ordinamento nazionale, l’articolo 10, comma 1, numero 22) del D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esenzione IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
L’Agenzia sottolinea un principio consolidato della giurisprudenza unionale e nazionale: le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono deroghe al principio generale dell’imponibilità.
Ai fini dell’esenzione, è rilevante il carattere dell’inerenza delle prestazioni rispetto alla visita, che costituisce l’operazione principale esente.

 

Precedenti risoluzioni hanno chiarito che l’agevolazione riguarda la “mera visita”, comprensiva di servizi inerenti come cuffia o accompagnatore, ma esclude altre prestazioni come la vendita di cataloghi o altri beni. La prestazione può rientrare nell’esenzione IVA solo se “inerente” alla prestazione principale di “visita” a un luogo di interesse culturale tra quelli elencati o simili (musei, gallerie, parchi, ecc.). Tuttavia, l’Agenzia precisa che “in assenza dell’emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini IVA come autonoma prestazione”.

 

Nel caso dell’Istante, l’attività di guida escursionistica si svolge in “aree protette”, che sono “aperte al pubblico” e per il cui accesso “non sono previsti biglietti di ingresso”. Pertanto, l’Agenzia conclude che al servizio di GAE fornito dall’Istante agli escursionisti non trova applicazione il regime di esenzione.

 

Alla luce di questa conclusione sulla non esenzione dell’attività principale di accompagnamento, l’Agenzia ritiene assorbito il quesito relativo all’eventuale applicazione dell’esenzione IVA alla concessione in uso degli strumenti funzionali all’attività di accompagnamento nelle aree protette.

Bonus donne e giovani: pubblicati i decreti attuativi

I provvedimenti sono reperibili nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Decreti Ministeriali 11 aprile 2025).

I decreti attuativi relativi ai Bonus donne (articolo 23 D.L. n. 60/2024) e Bonus giovani (articolo 22 D.L. n. 60/2024) sono stati pubblicati il 9 maggio scorso nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Entrambi i provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. Le due misure sono finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027. 

Bonus donne

Il Bonus donne prevede un incentivo per sostenere l’occupazione femminile stabile. L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e ha un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, al netto dei premi INAIL.

L’incentivo si applica all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica, oppure all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla regione di residenza. Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

Bonus giovani

Il Bonus giovani consiste invece in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero ha un limite mensile di 500 euro per ciascun lavoratore.

L’importo è elevato a 650 euro per le assunzioni nella ZES unica, effettuate tra il 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione della Commissione europea, e il 31 dicembre 2025.

Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

 

CCNL Cinematografia -Addetti alla Troupes: nuovo incontro per il rinnovo

Oggetto della discussione l’orario di lavoro 

Lo scorso 6 maggio si è svolto presso la sede dell’Anica un nuovo incontro con le associazioni sindacali per discutere sul rinnovo del CCNL per gli addetti alle Troupes Cinematografiche.

Oggetto della discussione è stato l’orario di lavoro, le organizzazioni sindacali hanno esposto  la proposta di un orario medio di 48 ore spalmato su 4 settimane, per un totale di 192 ore, comprensive della 6ª giornata.

Le Associazioni datoriali hanno dapprima richiamato le difficoltà dei lavoratori del settore non considerandola praticabile per l’attuale organizzazione del lavoro e, quindi, non sostenibile dal punto di vista economico.

Nell’incontro del prossimo 14 maggio, la parte datoriale si è impegnata a presentare una controproposta.