CCNL Trasporto a Fune: siglato il rinnovo

Previsti aumenti retributivi pari a 212,00 euro mensili

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale degli addetti agli impianti di trasporto a fune.

Il contratto scade il 30 aprile 2028 e prevede incrementi economici pari a 212,00 euro mensili.

Per la parte normativa è stato stabilito un giorno in più di permesso retributivo; un giorno in più di congedo di paternità retribuito e maggiori tutele in caso di malattie gravi così così come maggiori strumenti di prevenzione per contrastare moleste e violenze nei luoghi di lavoro.

Parasubordinati: “MyINPS” invia comunicazioni per superamento del massimale annuo

Dal mese di maggio arriva una informativa per i lavoratori interessati della Gestione separata (INPS, messaggio 19 maggio 2025, n. 1561).

L’INPS ha comunicato che, a decorrere dal mese di maggio 2025, è previsto l’invio di una comunicazione informativa ai lavoratori parasubordinati con obbligo contributivo presso la Gestione separata, nella quale viene evidenziato che, a seguito delle denunce dei compensi erogati trasmesse con il flusso Uniemens da parte dei committenti, è stato raggiunto il massimale annuo e che, pertanto, non si è più obbligati al pagamento della relativa contribuzione.

Nella comunicazione, che viene inviata tramite “MyINPS”, i lavoratori vengono invitati ad avvisare i committenti al fine di non applicare più la contribuzione previdenziale sui successivi compensi erogati oltre il limite del massimale annuo. Nel caso siano già stati effettuati dei versamenti eccedenti il massimale annuo, si avvisa che, con decorrenza dall’anno successivo e a conclusione dei controlli di merito effettuati sulle denunce Uniemens presentate e relative alla medesima annualità (aventi a oggetto i compensi imponibili e le aliquote applicate), saranno messe a disposizione le somme pagate in eccedenza, che potranno essere richieste con specifica istanza di rimborso.

L’INPS, al fine di agevolare la conoscenza delle effettive somme messe a disposizione, invierà specifica comunicazione sia al lavoratore, sia ai committenti con i relativi dati.

A regime, la sopra descritta comunicazione sarà inviata ai soggetti interessati al raggiungimento del massimale annuo.

CIPL Commercio Bolzano: siglata intesa tra Unione Commercio e Sindacati

Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro

Il giorno 15 maggio 2025 l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige ed i sindacati provinciali Asgb Commercio, Fisascat Sgb/Cisl e Uiltucs Uil/Sgk hanno firmato il nuovo accordo integrativo territoriale terziario, distribuzione, servizi, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2027. 

Dal punto di vista economico, è previsto l’aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro. Detto aumento è assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali e avviene in 2 tranches:

– da 8,00 a 45,00 euro a partire dal 1° giugno 2025;

– da 45,00 euro a 75,00 euro a partire dal 1° novembre 2026. 

Dal punto di vista normativo, in materia di permessi retribuiti, al fine di farsi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso un datore di lavoro precedente, ai fini della maturazione dei permessi presso il nuovo datore di lavoro, i lavoratori dovranno farne richiesta entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di malattia certificata dei figli, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore ha eventualmente ancora a disposizione. Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, l’assenza del lavoratore potrà essere considerata come non giustificata. 

In tema di diritto allo studio e formazione ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

Per i contratti a tempo determinato in località turistiche, rimane in vigore il protocollo siglato tra le parti il 21 giugno 2019 e prorogato nel 2020 che regola tale materia fino alla prima scadenza del nuovo accordo integrativo territoriale. 

Novità IRPEF 2025, lavoro dipendente, detrazioni, welfare: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

La circolare del 16 maggio 205, n. 4/E, dell’Agenzia delle entrate illustra le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024 e dalla Legge  di bilancio 2025 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente

Misure concernenti l’IRPEF

La Legge di bilancio 2025 stabilizza, a regime, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e le relative aliquote, già introdotta temporaneamente per il 2024.
Le aliquote per scaglioni di reddito sono le seguenti:

– 23% fino a 28.000 euro;

– 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% oltre 50.000 euro.

 

Viene stabilizzato l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato.

La detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro.

Tale modifica comporta l’ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente includono, tra gli altri, i compensi dei soci di cooperative, indennità e compensi da terzi per incarichi legati al lavoro dipendente, borse di studio (se non legate a rapporti di lavoro dipendente), compensi per uffici/collaborazioni senza vincolo di subordinazione ma continuativi, e compensi per lavori socialmente utili.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e pertinenze. Nel calcolo del “reddito di riferimento” per le agevolazioni fiscali, si tiene conto anche dei redditi soggetti a cedolare secca, regime forfetario, quota ACE, e mance tassate con imposta sostitutiva. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, il reddito effettivo è considerato per la spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici.
Viene stabilizzato il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Il citato trattamento può esse riconosciuto se l’imposta lorda (determinata su redditi di lavoro dipendente e assimilati specificati) è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Questa riduzione mira a neutralizzare l’incremento della detrazione per non escludere alcuni soggetti dal beneficio.

Disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente

La Legge di bilancio 2025 introduce, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati) ai commi 4 e seguenti. In particolare, ai titolari di redditi di lavoro dipendente il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’ammontare di tale somma è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia in base all’importo del reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, ove il reddito di lavoro dipendente:
− non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1%;
− sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3%;
− sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8%. 

 

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non oltre i 40.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro e che decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

I sostituti d’imposta riconoscono automaticamente la somma e l’ulteriore detrazione, senza richiesta del lavoratore. L’attribuzione avviene sulle retribuzioni erogate, anche comprensive di quote arretrate. Il sostituto verifica la spettanza in base al reddito previsionale annuale e ai dati comunicati dal lavoratore.

In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza e recuperano gli importi non dovuti. Se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avviene in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile post-conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto, il recupero è in un’unica soluzione. Se il sostituto non può recuperare (per incapienza o cessazione), il lavoratore deve restituire l’importo nella dichiarazione dei redditi. Il credito maturato dal sostituto per l’erogazione della somma non imponibile viene compensato tramite F24.

 

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

Il comma 11 della Legge di bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.

La detrazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni è ora limitata a quelli di età inferiore ai 30 anni, a meno che non siano disabili. Viene esteso il riconoscimento della detrazione anche ai figli affiliati e ai figli conviventi del coniuge deceduto. Per il genitore superstite che non convive con il figlio del coniuge deceduto, la detrazione maggiore prevista per il primo figlio in assenza dell’altro genitore non si applica.
La detrazione per gli altri familiari a carico è ora limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.
Le modifiche all’articolo 12 del TUIR relative ai familiari a carico hanno effetto anche sulle altre disposizioni che rinviano a tali soggetti, limitando la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni per oneri/spese sostenuti nell’interesse di familiari diversi dal coniuge non separato e dagli ascendenti conviventi fiscalmente a carico
Le misure di welfare aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, che prevedono esclusione dal reddito di lavoro dipendente, si intendono riferite ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR nella nuova formulazione. Sono pertanto escluse solo le misure in favore di coniuge non separato, ciascun figlio (indipendentemente dall’età ai fini welfare/deduzioni oneri per effetto dell’articolo 12 comma 4-ter, purché fiscalmente a carico dove richiesto) e ascendenti.
Le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero. 

 

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale
È stato adeguato il termine per le Regioni e Province autonome per modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale regionale per il 2025 al 15 aprile 2025 per garantirne la coerenza con la nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF prevista dalla Legge di bilancio 2025. 

Non imponibilità contributi rischio non autosufficienza
L’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.2), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha apportato modifiche all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di Dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Nello specifico, la disposizione ha previsto una modifica dell’attuale regime di non concorrenza, sotto il profilo soggettivo, estendendolo ai
familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12, vale a dire i familiari fiscalmente a carico.

 

Criteri di determinazione valore beni/servizi del datore di lavoro
È stato modificato il criterio per determinare il valore dei beni e servizi prodotti o scambiati dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti. Il valore è ora determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro86. Resta fermo il limite generale di non imponibilità di 258,23 euro per il valore complessivo di beni e servizi.

Compensi straordinari comparto sanitario
Il comma 354 della Legge di bilancio 2025 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del SSN.

 

Premi di produttività
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF su premi di risultato e partecipazione agli utili (disciplinata dall’articolo 1, cc. 182-188, L. n. 208/2015) è ridotta dal 10% al 5% anche per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027. Tale riduzione si applica fino a un importo di 3.000 euro lordi per dipendenti del settore privato.

 

Misure fiscali per il welfare aziendale
Viene introdotto un regime temporaneo (per i primi due anni dalla data di assunzione) di non concorrenza al reddito, fino a un limite complessivo di 5.000 euro annui, per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025. Questo beneficio spetta ai dipendenti con reddito di lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 euro, che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, se questo dista più di cento chilometri dal comune di precedente residenza. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni fiscali sul canone di locazione solo per la parte eccedente il rimborso del datore di lavoro. L’importo rimborsato concorre alla determinazione del reddito per la parte eccedente i 5.000 euro annui. Il lavoratore deve autocertificare la residenza e il trasferimento deve avvenire entro il termine del conguaglio o cessazione rapporto. Inoltre, il lavoratore deve dichiarare che le spese non sono state rimborsate da altri datori di lavoro.

 

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, i limiti di non concorrenza al reddito dei fringe benefits (valore dei beni ceduti e servizi prestati) sono innalzati: a 1.000 euro in generale e a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. La condizione per il limite di 2.000 euro si verifica se i figli sono fiscalmente a carico secondo l’articolo 12 comma 2 TUIR, anche se non rientrano nei nuovi limiti di età per la detrazione. L’agevolazione di 2.000 euro spetta per intero a ciascun genitore se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi115. Se il limite di 1.000 o 2.000 euro è superato, l’intero ammontare concorre a formare il reddito. Il datore di lavoro applica l’aumento a 2.000 euro previa dichiarazione del lavoratore che attesti di averne diritto e indichi il codice fiscale dei figli.

Detassazione lavoro notturno/straordinario settore turistico-alberghiero
Per il personale dipendente del settore privato impiegato in strutture turistico-alberghiere, ricettive e termali e della somministrazione di alimenti e bevande, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2024, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale non imponibile pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi. Il beneficio si applica alle prestazioni rese nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che attesta il reddito 2024 e può recuperare l’importo erogato tramite compensazione.

 

Detassazione delle mance settore ricettivo/somministrazione
Vengono apportate modifiche al regime di tassazione sostitutiva sulle mance. L’ammontare massimo delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva sale al 30% del reddito (dal 25%). Il limite di reddito complessivo di lavoro dipendente per accedere al regime nell’anno successivo sale a 75.000 euro (da 50.000 euro).

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: illustrata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. puntano all’adeguamento salariale all’indice inflattivo e alla valorizzazione delle professionalità

Uiltucs-Uil ha reso noto l’esito del 1° incontro per il rinnovo del CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate tenutosi il 6 maggio scorso con Assofarm. Nel corso della riunione le OO.SS. hanno illustrato la piattaforma rivendicativa inviata all’Associazione datoriale nel mese di febbraio, a seguito dell’approvazione ottenuta nelle assemblee territoriali e nel coordinamento nazionale unitario.

 

Nel corso del dibattito Uiltucs, Filcams e Fisascat hanno ribadito la volontà di rinnovare nel minor tempo possibile il contratto, puntando alla valorizzazione delle professionalità presenti nel settore e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei farmacisti e di chi presta servizio nel settore delle farmacie pubbliche partecipate da enti locali.

 

Elemento chiave diventa l’adeguamento salariale che tiene conto della perdita del potere d’acquisto e degli scostamenti inflattivi, introducendo un meccanismo di salvaguardia retributiva in caso di ritardo o di mancato rinnovo.

 

Il prossimo incontro è previsto per il 20 maggio prossimo, nel corso del quale Assofarm darà riscontro alle richieste avanzate dalle OO.SS. e, nei prossimi incontri previsti per il 17 e il 24 giugno si entrerà nel merito dei singoli istituti.