CCNL Metalmeccanici: i sindacati minacciano lo sciopero

In assenza della riapertura delle trattative previsto un sciopero per il 20 giugno

Lo scorso 20 maggio, i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno comunicato che in assenza della riapertura della trattativa con Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi entro il 30 maggio, verrà proclamato uno sciopero per il prossimo 20 giugno di 8 ore con manifestazioni regionali.

Tale sciopero, secondo le associazioni sindacali, si deve ritenere necessario a fronte della rigida posizione delle parti datoriali a riaprire il confronto, a quasi un anno dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche a fronte di una piattaforma che prevede strumenti contrattuali innovativi per proteggere e
rilanciare l’industria, l’occupazione e garantire giusti aumenti salariali.

Al fine di riaprire la trattativa i sindacati stanno organizzando assemblee nei luoghi di lavoro, rafforzando anche il blocco degli straordinari e delle flessibilità, ed in assenza della riapertura del confronto si proclama lo sciopero per il prossimo 20 giugno.

Ebac: riconosciuto il Bonus nascite

Dal 2 maggio, per i lavoratori dipendenti iscritti all’Ente, è attivo il premio natalità

L’Ente Bilaterale Artigianato della Calabria ha previsto, a favore dei dipendenti, un contributo una tantum dal valore di 350,00 euro per ogni nascita, adozione o affidamento pre-adottivo di un minore. 

La prestazione economica, riconosciuta ad uno solo dei genitori se entrambi risultano iscritti, non rileva ai fini fiscali, in quanto non inquadrabile in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR. 

Per accedere al contributo, il dipendente iscritto dovrà avere una regolarità di iscrizione/contribuzione all’Ente, di almeno 12 mesi. La domanda deve essere presentata su apposito modello da inviare a mezzo pec del lavoratore ovvero tramite uno sportello territoriale dei sindacati Cgil, Cisl Uil, entro 6 mesi dalla nascita o adozione del figlio. 

E’ necessario allegare all’istanza i seguenti documenti:

– copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente;

– certificato di nascita o documento attestante l’adozione;

– ultima busta paga disponibile da cui si evince che il lavoratore è ancora in forza; 

– autocertificazione attestante lo stato di famiglia. 

Il contributo verrà liquidato, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziate da EBAC, direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall’eventuale integrazione documentale.

ANF: i nuovi livelli reddituali

Comunicati gli importi dell’Assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 (INPS, circolare 19 maggio 2025, n. 92).

Con la circolare in commento, l’INPS ha comunicato i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) alle diverse tipologie di nuclei decorrenti dal 1° luglio 2025.

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2024 e l’anno 2023, è risultata pari a + 0,8%.
Conseguentemente, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli ANF.
Nella circolare in commento vengono pubblicate in allegato le tabelle 9, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

CIPL Terziario Confesercenti Piacenza: siglato l’accordo per il premio annuale

Con la busta paga del mese corrente è prevista l’erogazione del premio dell’importo pari a 100,00 euro

Il 9 maggio scorso l’Unione commercianti di Piacenza, la Confesercenti e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, rispettivamente delle sedi di Piacenza e Parma, hanno siglato un verbale per stabilire il premio annuale variabile, come indicato all’art. 6 del contratto integrativo provinciale del terziario, della distribuzione e dei servizi.

 

A partire dalla busta paga del mese di maggio, le Parti si impegnano ad erogare il premio nella misura di 100,00 euro lordi con le modalità indicate dal CIPL del 22 marzo 2006. L’emolumento viene corrisposto al personale presente nell’anno 2024 ed in forza al 30 aprile 2025. I dipendenti cessati dal servizio dal 1° gennaio al 30 aprile 2025 sono tenuti alla presentazione di un’apposita richiesta al fine di ricevere il premio. Per quanto riguarda, invece, i parametri sia di valore che di riferimento, le Parti hanno concordato di confermare quelli previsti nel CIPL sopra indicato. 

Regolarizzazione crediti ricerca sviluppo indebiti: riapertura termini e modalità riversamento

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la regolarizzazione spontanea di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzati impropriamente, Descrivendo i soggetti ammessi alla procedura, i casi di esclusione e le condotte fraudolente che impediscono l’accesso. Viene inoltre approvato un nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura, specificando le modalità di presentazione e il termine ultimo per inviarlo (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 maggio 2025, n. 224105).

La procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo si basa sull’articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021, con le modifiche apportate dalla L. n. 215/2021, e ulteriormente modificate dal D.L. n. 25/2025.

Tale procedura consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del suddetto credito di imposta, senza l’irrogazione delle sanzioni e interessi, ed è riservata ai soggetti che hanno maturato il credito in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito deve essere stato utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

 

I soggetti che possono accedere alla procedura devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

– hanno svolto attività che, in tutto o in parte, non sono qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili;

– hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 in maniera non conforme all’interpretazione autentica fornita dall’articolo 1, comma 72, della L. n. 145/2018;

– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, violando i principi di pertinenza e congruità;

– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata se l’indebito utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. La regolarizzazione è esclusa in ogni caso se il credito d’imposta utilizzato è il risultato di:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate su documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Al riguardo, l’Agenzia ha approvato un modello specifico per la richiesta di accesso alla procedura, che si chiama “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati (intermediari).

 

Le istanze presentate fino al 31 ottobre 2024 sono valide in base alle disposizioni allora vigenti.

 

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 3 giugno 2025.
L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione telematica con una ricevuta elettronica. Se inviata via PEC, la ricevuta di consegna PEC attesta la trasmissione.

L’importo da riversare deve essere pagato entro il 3 giugno 2025, in unica soluzione o in tre rate di pari importo. Le scadenze delle rate sono: 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, e 16 dicembre 2026.
Non è possibile utilizzare la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per effettuare i versamenti.
La procedura non prevede la restituzione di eventuali somme eccedenti già versate.
Se l’atto/provvedimento impositivo relativo alla richiesta è divenuto definitivo tra il 22 ottobre 2021 e la data di presentazione dell’istanza, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo entro il 3 giugno 2025 in unica soluzione.

Il versamento si effettua tramite modello F24, usando codici tributo approvati con risoluzione n. 34/2022.

 

I soggetti che avevano aderito alla procedura precedente (terminata il 31 ottobre 2024) e optato per la rateale, avendo versato la prima rata entro il 16 dicembre 2024, devono effettuare i successivi versamenti entro il 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, con interessi dal 4 giugno 2025.
I soggetti che avevano aderito alla procedura precedente ma non hanno effettuato il versamento unico o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento secondo l’opzione scelta e le scadenze previste dal provvedimento.

 

In caso di perfezionamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000).