Gestione delle garanzie doganali: nuove disposizioni per riduzione ed esonero

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato sul sito proprio sito istituzionale la Determinazione 1 settembre 2025, n. 562593/RU, recante le condizioni e i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione dell’importo della garanzia o all’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, con particolare riferimento alla fiscalità nazionale.

L’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, su richiesta, gli operatori economici che soddisfano determinate condizioni e criteri, a beneficiare di una riduzione dell’importo della garanzia o dell’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, nei casi richiamati dall’articolo 50 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024 (articolo 1).

 

Non è richiesta una garanzia alle Amministrazioni pubbliche. L’accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica della effettiva titolarità dell’autorizzazione o operazione doganale e che sia funzionale alle attività istituzionali dell’amministrazione pubblica interessata (articolo 2).

 

Per ottenere l’autorizzazione (articolo 3), il richiedente deve presentare istanza, per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS), al competente ufficio dell’Agenzia (ufficio di garanzia) presso cui è incardinato il procedimento di istruttoria e rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (CGU) valida solo in Italia.

La richiesta di esonero o riduzione viene presentata, in sede di istanza CGU, compilando l’allegato II, obbligatorio per la raccolta delle informazioni utili al rilascio dell’autorizzazione CGU.

Il termine per il riconoscimento dell’esonero o riduzione coincide con quello previsto per l’autorizzazione CGU (120 giorni dall’accettazione dell’istanza CGU sul sistema CDS).

Nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di un’autorizzazione CGU o non vi sia un procedimento di autorizzazione CGU in corso, la richiesta viene presentata al competente ufficio, individuato secondo i criteri dettati dall’articolo 22 CDU.

Nel caso di garanzia isolata, con validità nazionale, costituita per merci specifiche o per dichiarazione specifica, la richiesta viene presentata all’ufficio di garanzia competente, in ragione del luogo ove si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.

 

L’importo della garanzia per i diritti doganali può essere ridotto fino al 50%, fino al 30% dell’importo di riferimento (IdR), ovvero fino al 100%, in caso di esonero. La concessione del beneficio della riduzione o esonero è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza delle condizioni previste.

Requisiti per la tiduzione e per l’esonero (articolo 5):

  • Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 50% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 1 RD.
  • Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 30% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 2 RD.
  • Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i requisiti riportati all’art. 84, comma 3 RD

Per la valutazione delle istanze, l’ufficio competente deve eseguire le valutazioni riportate nell’art. 84, comma 3 bis, RD.

L’ufficio competente può autorizzare la riduzione/esonero di una garanzia isolata:
    ◦ Fino al 100% per i soggetti AEO, considerando la solvibilità finanziaria, il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale e l’affidabilità dell’operatore, come emerso in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO.
    ◦ Fino al 50% o fino al 30% per i soggetti non AEO, verificando esclusivamente la solvibilità, senza considerare ulteriori requisiti di affidabilità.

 

In presenza di autorizzazione CGU, la decisione di riduzione o esonero è assunta nell’ambito di quest’ultima, senza autonomo e distinto provvedimento, costituita dalla copia dell’allegato II, contenente i valori definitivi, rilasciata dal competente ufficio dell’Agenzia e associata alla decisione CGU sul sistema CDS.

Nel caso di garanzia isolata non è prevista apposito provvedimento autorizzativo e qualora il soggetto debba prestare garanzia deve provvedere direttamente presso l’ufficio competente.

 

L’autorizzazione può essere revocata se sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del titolare, fatto salvo il diritto di essere ascoltati.
In caso di revoca, entro cinque giorni dalla notifica della decisione, il soggetto deve depositare la prescritta cauzione per le operazioni in corso presso l’ufficio competente.