Malattia dei lavoratori marittimi: prime indicazioni sull’indennità

Arrivano dall’INPS le prime istruzioni operative sull’indennità di malattia spettante ai lavoratori marittimi alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 157). 

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 156, Legge n. 213/2023) apporta alcune modifiche al regio decreto-legge n. 1918/1937 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 831/1938), recante norme in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

 

In particolare, la novella riguarda la misura e la retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione dell’indennità di malattia.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia nei casi in cui la stessa impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro è pari al 60% della retribuzione, in luogo del precedente 75%.

 

Cambiano anche le modalità di calcolo dell’indennità giornaliera riferita agli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024: la stessa è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. 

 

Si ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte prestazioni:

 

– indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare di cui agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937, la cui misura è calcolata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regio decreto-legge; in particolare le descritte prestazioni, prima della modifica legislativa, erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;

 

– indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
 

– temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla Legge n. 1486/1962, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.

 

In attesa dell’aggiornamento del servizio web di trasmissione dei flussi retributivi, l’INPS comunica che, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono essere provvisoriamente determinate – a cura delle Sedi Polo – sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

 

In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

Invalidità civile, esteso il servizio di allegazione della documentazione sanitaria alle ASL

Ma è necessario che le Aziende sanitarie locali esprimano la propria volontà di adesione, chiedendo la relativa abilitazione (INPS, messaggio 8 gennaio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato l’estensione del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria”, già operativo per le Commissioni Mediche di Verifica dell’INPS (procedura CIC – revisioni per tutto il territorio nazionale e prime istanze/aggravamenti laddove vige la convenzione), anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Tuttavia, in questa prima fase sperimentale – precisa l’Istituto – per non interferire con le attuali modalità di lavoro e con gli ordinari flussi di processo, è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione.

In particolare, l’ASL potrà chiedere l’abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento, la quale formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile. A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

Le caratteristiche del servizio

Il servizio consente ai cittadini (o da chi li rappresenta), che intendono aderire alle disposizioni dell’articolo 29-ter del D.L n. 76/2020, di inoltrare online la documentazione sanitaria probante ai fini dell’accertamento medico legale, in modo da ottenere una valutazione agli atti della propria domanda.

Al riguardo, l’INPS precisa che il servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria” è operativo per il cittadino fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata. Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere della facoltà di usufruire del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire. La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e con una dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

I documenti allegati sono resi disponibili alla Commissione Medica Integrata ASL che potrà pronunciarsi con la redazione di un verbale agli atti, che viene successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell’INPS per la validazione. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la CMI può comunque procedere con la convocazione a visita diretta dell’interessato.

Il messaggio in commento, infine, include la descrizione della variazione del flusso operativo della procedura VOA determinata dal servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria”.

Ebav – Veneto: borsa di studio per i figli dei dipendenti

Previsto un contributo ai lavoratori artigiani per i risultati dei figli che hanno frequentato una scuola secondaria o l’università 

L’Ebav Veneto, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore dei lavoratori iscritti, per i risultati dei figli conseguiti nell’anno scolastico o accademico 2022/2023.
Destinatari sono i lavoratori con figli che abbiano frequentato:
– scuola secondaria di secondo grado (liceo, istituto tecnico-professionale quinquennale o corso biennale post-qualifica CFP);
– ITS (Istituti Tecnici Superiori: Biennio di specializzazione post-diploma – www.sistemaits.it);
– Università.
Requisiti necessari sono:
– il conseguimento di una votazione annua media pari a 7/10, 70/100 o equivalente, in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS;
– il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l’anno accademico, in caso di frequenza universitaria.
La domanda  deve essere presentata entro il 31 maggio 2024,  presso gli sportelli Ebav delle Organizzazioni Sindacali.
Il contributo è pari a:
250,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 500,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria (aziende tessili, lavanderie, occhiali, concia, alimentaristi, panificatori, chimica, vetro, ceramica, comunicazione);
350,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 700,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria (aziende di pulizie);
500,00 euro per figlio in caso di frequenza presso istituti superiori o ITS o 1.000,00 euro per figlio in caso di frequenza universitaria.
I contributi verranno erogati  entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato al beneficiario.

CCNL Edilizia Artigianato: novità per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante specialistico

Integrazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico

Le Sigle Sindacali Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, la Fiae-Casartigiani, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil mediante la nota integrativa al verbale di accordo siglato in data 5 settembre 2023, hanno ridefinito l’istituto dell’apprendistato professionalizzante specialistico e l’art. 77 relativo alla classificazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’Apprendistato professionalizzante specialistico introdotto nel nuovo Allegato D-Apprendistato professionalizzante del verbale di accordo summenzionato, non viene data menzione sul livello a cui devono esser applicate le percentuali retributive. Per tale motivo, le Parti firmatarie affermano che, a far data dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell’apprendista è definita attraverso le percentuali previste sul minimo retributivo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Evr e sulla percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al livello 2°. Per il 1° ed il 2° gruppo, l’applicazione delle percentuali invece, viene realizzata sul lavoratore inquadrato al livello 3°. Pertanto, per il 1° ed il 2° gruppo riferito all’apprendistato specialistico le percentuali vengono applicate sul livello 3°, mentre per il 3° gruppo specialistico sul livello 2°.
Da ultimo si aggiunge altresì che, sono state apportate ulteriori modifiche anche all’art. 77 della disciplina contrattuale collettiva. Nella specie si è assistito alla sostituzione dei primi due capoversi nella parte dedicata ai “Laureati e Diplomati” specificando che, tutti coloro in possesso del primo ciclo di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico in materie riguardanti l’industria dell’edilizia o l’amministrazione, possono esser assegnati alla categoria inferiore alla seconda, ossia al livello 5°. Ed ancora, i tecnici di restauro e gli archeologi di terza fascia di cui al D.M. n. 244/2019, i diplomati in materie tecniche o inerenti l’industria edilizia o l’amministrazione, non possono esser assegnati a categoria inferiore alla terza, ovverosia al livello 4°.

CCNL Lavoro Domestico: dal 1° gennaio 2024 aggiornati minimi retributivi

A partire da gennaio 2024 sono previsti aumenti retributivi per il personale del settore 

Nel corso dell’incontro dell’8 gennaio 2024 tenutosi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è riunita la Commissione Nazionale per stabilire la determinazione dei minimi retributivi relativi al CCNL Lavoro Domestico. Nel corso della riunione, il Ministero del Lavoro ha presentato alle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e alle Associazioni datoriali di settore Fidaldo, Domina e Federcolf le tabelle con i minimi retributivi dal 1° gennaio 2024, in applicazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del CCNL Lavoro Domestico.
Le Sigle sindacali hanno richiesto di applicare alla variazione periodica della retribuzione la percentuale del 100% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT; mentre, sempre del 100% per quel che riguarda le retribuzioni minime contrattuali per i valori convenzionali di vitto e alloggio, dal 1° gennaio 2024. La suddetta proposta non è stata accolta dalle Associazioni datoriali. Declinata una terza riunione da parte di tutti i partecipanti, al termine dell’incontro, il Ministero ha determinato i minimi retributivi per il lavoro domestico dal 1° gennaio 2024.

Tabella A

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livello Valori mensili Indennità
A 729,25  
AS 861,86  
B 928,15  
BS 994,44  
C 1.060,76  
CS 1.127,04  
D 1.325,92 196,07
DS 1.392,21 196,07

Tabella B

Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livello Valori mensili
B 662,96
BS 696,13
C 769,02

Tabella C

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livello Valori orari
A 5,30
AS 6,24
B 6,62
BS 7,03
C 7,42
CS 7,83
D 9,03
DS 9,41

Tabella D

Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livello Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.143,60  
CS   1.296,09
DS   1.601,09

Tabella E

Presenza notturna Art. 11
Livello Valori mensili
Liv. Unico 765,71

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)
 Livello Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità vitto e alloggio
BS 2,28 2,28 1,96 6,52

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,41
DS 10,15

Tabella H

Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tabella B Valori orari
BS 130,78 91,63 0,79

Tabella I

Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 112,97 0,66
DS 112,97 0,66

Tabella L

Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,04
BS 11,30
CS 11,30

Variazione Indice ISTAT: 0,7%